Visita specialistica personale docente: le ore vanno recuperate?

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Il CCNL 2016/18, all’art 33, ha introdotto l’istituto dell’assenza per visita specialistica solo per il personale ATA. A tale personale, infatti, sono riconosciuti ulteriori specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.