Validità dell’anno scolastico 2021/2022: criteri di deroga al limite dei tre quarti dell’orario annuale personalizzato di frequenza scolastica necessaria allo scrutinio finale
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Il D.P.R.122/09 sancisce che ai fini della validità dell’anno scolastico è necessaria la frequenza di almeno i ¾ dell’orario annuale personalizzato. Stabilisce, inoltre, che il tetto massimo di assenze previsto affinché l’anno scolastico possa essere valido è di ¼ dell’orario annuale ( in altre parole il 25% dell’orario annuale). Quali deroghe possono essere previste da ciascuna scuola?