Subappalto e avvalimento: nuovi sviluppi giurisprudenziali sulla dichiarazione nel DGUE. La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 12 novembre 2024, n. 9051, ha ribadito l’importanza del principio del favor partecipationis nelle procedure di gara, limitando gli eccessi formalistici che potrebbero compromettere la parità di trattamento tra i concorrenti. La decisione riguarda una controversia sulla corretta dichiarazione del subappalto necessario nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). L’impresa aggiudicataria aveva indicato l’intenzione di subappaltare le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OG11, ma il TAR aveva annullato l’aggiudicazione a causa della mancata esplicitazione del subappalto come “necessario”. Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello dell’impresa, affermando che il disciplinare di gara non richiedeva una dichiarazione esplicita per il subappalto necessario, ritenendo sufficiente la compilazione del riquadro dedicato nel DGUE. La sentenza ribadisce che imporre un eccesso di formalismo non previsto dalla normativa contrasta con il principio del favor partecipationis e con il principio di tassatività delle cause di esclusione, tutelando così la partecipazione più ampia possibile alle gare pubbliche. Inoltre, la sentenza chiarisce le differenze tra subappalto e avvalimento, sottolineando che, pur avendo affinità funzionali, questi istituti mantengono finalità giuridiche distinte. Il Consiglio di Stato ha concluso che, in assenza di una disposizione normativa chiara, deve prevalere la sostanza sulle formalità, contribuendo a una maggiore chiarezza nell’applicazione delle norme sugli appalti pubblici.