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Somministrazione farmaci a scuola: obblighi, responsabilità e formazione del personale scolastico. Con modello richiesta attivazione formazione da parte del Dirigente

La somministrazione di farmaci salvavita e/o essenziali a determinati alunni, affetti da patologie per le quali è necessario, sulla base di specifica certificazione medica, assumere la terapia durante l’attività didattica, è tra i compiti più importanti, dato che, attraverso la somministrazione, si permette all’alunno di estrinsecare il proprio “diritto allo studio”, che, diversamente, sarebbe inattuabile. Vediamo, dunque, se esiste o meno un obbligo per docenti e personale ATA di effettuare la somministrazione e che tipo di responsabilità incombe sugli stessi nell’espletamento di tali compiti. Alla fine, inoltre, rendiamo disponibile un modello di “Richiesta di attivazione formazione Farmaci a scuola”, utile per provvedere alla formazione del personale scolastico in materia. Gli obblighi (?) del personale scolastico Senza girarci troppo attorno, andiamo al nocciolo della questione e chiediamoci se il personale scolastico sia o meno obbligato a somministrare farmaci a scuola agli studenti. La risposta è un secco no: non esiste nessun obbligo. La soluzione al quesito deriva direttamente dalle Raccomandazioni del 25 Novembre 2005, emanate dal MIUR (oggi MI) di concerto col Ministero della Salute, e contenenti, ex art. 1, “le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati alla assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”. In particolare, la risposta arriva dall’art. 4, secondo capoverso delle suddette Raccomandazioni, ove si afferma che i Dirigenti scolastici, a seguito della richiesta avanzata dai genitori dell’alunno, “verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà (rectius, responsabilità) genitoriale o loro delegati”. Le Raccomandazioni, quindi, si rifanno al concetto di disponibilità che, ed è pleonastico sottolinearlo, non è un obbligo; pertanto, vista la normativa vigente e mancando specificivincoli contrattuali, è lapalissiano che il personale della Scuola non può essere obbligato alla somministrazione di farmaci agli studenti. Le responsabilità dei docenti Se non esiste, dunque, un obbligo circa la somministrazione del farmaco, non può dirsi lo stesso circa le responsabilità dei docenti. Come sappiamo, invero, sugli insegnanti grava un generale obbligo di protezione, di garanzia, nei confronti dei propri alunni, a tutela dell’incolumità non solo di loro stessi, ma anche di terzi che con questi vengano a contatto. Quanto alla somministrazione dei farmaci, deve farsi una prioritaria distinzione tra:
  • l’alunno affetto da una patologia cronica, che comporti l’assunzione di una terapia in modo continuativo;
  • l’alunno senza alcuna patologia, che si trovi, però, in uno stato di emergenza imprevedibile.
La giurisprudenza si è pronunciata sovente sull’argomento, affermando a più riprese che il docente non è responsabile solo allorquando l’evento dannoso è risultato essere imprevisto ed imprevedibile. Dunque, ritornando alla summenzionata distinzione, può dirsi che:
  • nel primo caso, la somministrazione del farmaco è un evento prevedibile e prevenibile, rientrante nei doveri di vigilanza dell’insegnante, dovendo lo stesso assicurarsi che la somministrazione del farmaco sia stata regolarmente effettuata;
  • nel secondo caso, invece, qualora si riscontrasse una situazione di pericolo imprevedibile, la valutazione della responsabilità del docente andrà vagliata facendosi riferimento al criterio della diligenza media.
In particolare, dovrà verificarsi la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta dell’insegnante, nella somministrazione del farmaco o nella gestione del pericolo, ed una lesione dell’incolumità fisica dell’alunno; specificamente:
  • nel caso di alunno affetto da malattia cronica, si andrà a verificare la diligenza media anche in correlazione agli strumenti e alle conoscenze delle quali il docente dispone;
  • per l’alunno senza patologie, invece, ci si rimetterà al « buonsenso», ossia alla “capacità di comportarsi con saggezza e senso della misura, attenendosi a criteri di opportunità generalmente condivisa”.
Inoltre, in caso di emergenza, il rifiuto alla somministrazione del farmaco indispensabile/salvavita potrebbe esporre il docente ad inadempimento della obbligazione contrattuale di vigilanza e custodia degli alunni ed esporre, così, insegnante e Scuola, a forme di responsabilità risarcitoria ex art. 2048 c.c. La formazione “Farmaci a scuola” Il personale scolastico, per effettuare la somministrazione, deve essere in possesso di appositi corsi di formazione promossi dalle ASL; dunque, la disponibilità di cui sopra può arrivare o da personale che attesti di essere già formato in materia o da personale che non è ancora in possesso di una formazione specifica. Per quest’ultimi, sarà compito del Dirigente scolastico richiedere all’ASL competente l’attivazione di un corso di formazione Farmaci a scuola, possibilmente entro il 15 luglio per l’a.s. successivo ed entro il 15 ottobre per le nuove iscrizioni.

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