Selezione dei concorrenti per le procedure negoziate: l’ANAC esclude il criterio cronologico se non in eccezioni
L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilisce che il criterio cronologico per la selezione dei concorrenti nelle procedure negoziate sia ammissibile unicamente in eccezioni ben definite, ove l’utilizzo di criteri obiettivi si riveli impraticabile o eccessivamente gravoso. Questa modalità di selezione, per la sua aleatorietà simile al sorteggio, non adempie ai requisiti di oggettività, trasparenza e ai principi di concorrenza e non discriminazione delineati dal Codice dei Contratti. L’ANAC, con il Parere n. 11 del 28 febbraio 2024, chiarisce che gli enti appaltanti devono evitare selezioni basate su fattori casuali, promuovendo invece criteri selettivi che riflettano l’idoneità delle imprese rispetto all’appalto in questione. È essenziale che la scelta dei concorrenti avvenga in maniera equa e trasparente, in accordo con gli obiettivi dell’affidamento e nel rispetto dei principi fondamentali del settore. Pertanto, l’adozione del criterio cronologico è limitata a situazioni particolari, debitamente motivate e in linea con i requisiti normativi specifici per l’uso del sorteggio.