Responsabilità da prodotto difettoso nella scuola: procedure e normativa

L’articolo contiene una disamina della responsabilità derivante da prodotti difettosi, regolata dal Codice del Consumo italiano e dalla Direttiva 85/374/CEE. Viene spiegato che un prodotto è considerato difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare, considerando le circostanze rilevanti come la presentazione del prodotto, il suo uso prevedibile e il momento della sua messa in circolazione. Si descrive il danno risarcibile, che include danni patrimoniali e non patrimoniali, e la necessità di dimostrare un nesso di causalità tra difetto e danno. Sono identificati i soggetti responsabili, tra cui il produttore, l’importatore e il distributore, con specifiche condizioni di responsabilità. Si trattano le cause di esclusione della responsabilità, come la non messa in circolazione del prodotto, l’assenza di difetto al momento della circolazione, la conformità a norme obbligatorie e lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento della messa in circolazione. L’articolo delinea i termini di prescrizione e decadenza dell’azione di risarcimento, stabilendo che la prescrizione è di tre anni dalla conoscenza del danno e del difetto, mentre la decadenza è di dieci anni dalla messa in circolazione del prodotto. Infine, viene descritto il ruolo del Dirigente Scolastico e del DSGA nella gestione di prodotti difettosi a scuola, con l’obbligo di segnalare il difetto, richiedere sostituzione o rimborso, e adottare misure di sicurezza.