Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo

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Il reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo può avvenire, solo e solamente, quando si è certi, assolutamenti certi, che la scuola non disponga di professionalità in possesso si titoli culturali e formativi e di esperienza utili a fronteggiare la richiesta della scuola, anche e principalmente nei casi di attribuzione di incarichi a valere sui fondi FSE per progettualità PON. Solo in quei casi l’Istituzione Scolastica può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L’articolo esamina i due casi diversi: collaborazioni plurime e affidamento di contratti di lavoro autonomo.