Principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell’istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari

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Le istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 297/1994, e DPCM 18 maggio 1990).