PON, la reale verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno e l’illecito amministrativo contabile: solo i regolamenti di istituto possono individuare limiti e fissare criteri
La nota 34815 del 2 agosto 2017 chiarisce che l’Istituzione Scolastica che intenda conferire incarichi per lo svolgimento di attività di formazione finanziate dal FSE nell’ambito del PON deve espletare procedure di individuazione e/o reclutamento del personale conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. Saranno i regolamenti di istituto a fissare criteri, modalità e limiti per la partecipazione ai bandi di selezione con comparazione dei curricula. Tenuto conto della natura straordinaria ed eccezionale del conferimento di incarichi esterni, si precisa che il ricorso a soggetti terzi in carenza dei presupposti di legge può dare luogo ad illecito amministrativo-contabile. Ciò, naturalmente (ovvero il ricorso ad esperti esterni all’istituzione scolastica, può avvenire. ove si abbia la necessità di disporre di peculiari competenze professionali, solo se non presenti o non disponibili nel corpo docente della Istituzione Scolastica. Non disponibili vuol dire che si deve garantrire a tutti di poter partecipare al bando.