Giudice popolare: criteri e modalità di fruizione dei permessi
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L’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive. L’assolvimento di tale funzione è regolato: Dall’art. 11 della legge n. 278 del 1° aprile 1951; Dal D.L. n. 31 del 14.2.1978, convertito nella legge n. 74 del 24.3.1978. Permesso specifico Codice: EN04 (ASPETTATIVA PER ADEMPIMENTO FUNZIONE GIUDICE POPOLARE). Si […]