Lex specialis: il bando prevale sul capitolato nei documenti di gara
Il TAR Sicilia, con la sentenza n. 2928 del 29 agosto 2024, ha chiarito la gerarchia delle disposizioni nei documenti di gara in caso di contrasto, confermando la prevalenza del bando o dell’avviso di gara rispetto al capitolato tecnico. La controversia riguardava un’operatore economico escluso da una procedura negoziata per mancata indicazione dei costi della manodopera, nonostante l’appalto fosse relativo alla fornitura di prodotti e non prevedesse alcuna posa in opera. Il TAR ha richiamato l’art. 82 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.Lgs. n. 36/2023), che stabilisce la prevalenza delle disposizioni contenute nel bando o nella lettera di invito in caso di contraddittorietà con altri documenti, come il capitolato tecnico. Il tribunale ha inoltre ribadito che l’obbligo di indicare i costi della manodopera non si applica alle forniture senza posa in opera, rendendo l’esclusione dell’operatore illegittima. La sentenza ha quindi annullato l’esclusione e il contratto stipulato con un altro operatore, ordinando il subentro del ricorrente. Questa decisione sottolinea l’importanza di una corretta interpretazione della lex specialis e della gerarchia dei documenti nelle gare pubbliche, garantendo maggiore trasparenza e coerenza nelle procedure di appalto.