La sorveglia delle scuole affidate a “Istituti di vigilanza”: un esempio di determina
Di
La normativa vigente prevede che anche le scuole possano usufruire, quando necessario e utile a prevenire i danneggiamenti ai beni dello Stato, del servizio di vigilanza da affidare ad appositi istituti ai sensi e per gli effetti del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante «Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza» e ss.mm.ii. e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 di «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza» e ss.mm.ii. I servizi di vigilanza oggetto dell’appalto sono finalizzati al mantenimento della sicurezza delle strutture richiedenti nonché alla protezione del patrimonio.