La “Riforma Orlando del casellario giudiziale” e i procedimenti penali che non si devono più dichiarare nelle domande di partecipazione ai concorsi pubblici e all’atto dell’assunzione in servizio consequenziale
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Il Dlgs 122/2018 prevede che ““L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24 comma 1”. Sarebbe e utile, dunque, verificare che le autocerificazioni della scuola non contengano (come di fatto lo fanno) elemente contro legem.