Incarichi extraistituzionali: gli obblighi dei dipendenti pubblici. La sentenza della Cassazione

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L’articolo fa il punto sulla recente sentenza n. 9801/2024 della Corte di Cassazione, che chiarisce la normativa riguardante la compatibilità tra l’impiego pubblico e le attività extraistituzionali. In particolare, la sentenza riguarda un dipendente pubblico che ricopriva anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale.
La normativa di riferimento comprende il D.P.R. n. 3/1957, che stabilisce il divieto di incompatibilità per i pubblici dipendenti che assumono incarichi in enti privati, con eccezioni per le cariche in società cooperative (articolo 61). Tuttavia, anche queste eccezioni richiedono l’autorizzazione del datore di lavoro. L’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 sottolinea l’obbligo di esclusività per i dipendenti pubblici, in linea con l’articolo 98 della Costituzione, e stabilisce che gli incarichi retribuiti devono essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.
La sentenza introduce un chiarimento importante: anche quando un incarico in una cooperativa sociale non configura un’incompatibilità assoluta, è comunque obbligatorio richiedere l’autorizzazione del datore di lavoro. Questo garantisce la valutazione di compatibilità con il servizio pubblico e previene conflitti di interesse. La decisione rafforza il principio di esclusività e l’integrità del servizio pubblico, evidenziando la responsabilità disciplinare per la mancata autorizzazione, inclusa la possibilità di licenziamento.
In sintesi, la sentenza n. 9801/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un passo significativo nel chiarire e rafforzare la normativa riguardante i dipendenti pubblici e le loro attività extraistituzionali, sottolineando l’importanza dell’autorizzazione preventiva e la tutela dell’integrità del servizio pubblico.