Il TAR Lombardia ritorna sulla procedura negoziata e sulla deroga al principio di rotazione. La sentenza

La sentenza TAR Milano n. 28 del 7 gennaio 2025 si sofferma sulla corretta applicazione del 5° comma dell’art. 49 del D.Lgs. n. N. 36/2023 , che consente una deroga al principio di rotazione nelle procedure negoziate precedute da indagini di mercato senza difficoltà al numero di operatori. Nel caso analizzato, il raggruppamento Habitat 2.0 contestava la propria esclusione dalla procedura negoziata indetta da ATS della Città Metropolitana di Milano per il servizio di controllo faunistico dei cinghiali, nonché l’aggiudicazione alla società Powergun snc, priva di esperienza pregressa. Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’indagine di mercato qualificava la procedura come gara competitiva, rendendo inapplicabile il principio di rotazione. Inoltre, ha censurato l’errore di qualificazione della procedura come affidamento diretto e la violazione del principio di trasparenza tramite l’introduzione di motivazioni nuove nelle memorie difensive.
La sentenza, annullando i provvedimenti impugnati, ordina la valutazione comparativa delle offerte e riafferma i principi di trasparenza, parità di trattamento e competitività negli appalti pubblici. Questo caso rappresenta una guida per le stazioni appaltanti, evidenziando l’importanza di conformarsi rigorosamente al quadro normativo e di garantire una gestione procedurale trasparente e inclusiva.