Il progettista responsabile della progettazione definitiva ed esecutiva può assumere anche l’incarico per la direzione dei lavori. Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia ha emesso una sentenza (n. 962 del 29 marzo 2024) che stabilisce la legittimità dell’affidamento dell’incarico di direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva al progettista responsabile della progettazione definitiva ed esecutiva. La decisione è intervenuta in risposta a un ricorso presentato da uno studio di progettazione concorrente, il quale sosteneva che tale affidamento avrebbe creato un vantaggio competitivo non equo a favore del progettista originale, data la sua conoscenza esclusiva del progetto esecutivo. Il TAR ha respinto queste affermazioni, sottolineando che le normative vigenti (in particolare l’articolo 80, comma 5, lettera e), e l’articolo 67 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016) prevedono l’esclusione dalla procedura d’appalto in casi specifici e ben definiti, che non includono la situazione contestata. Inoltre, il tribunale ha chiarito che le cause di esclusione devono essere interpretate in modo restrittivo e che eventuali conflitti di interesse devono essere dimostrati con prove concrete. La sentenza ribadisce il principio di non incompatibilità tra la fase di progettazione e quella di direzione lavori, escludendo l’esistenza di asimmetrie informative che potrebbero compromettere la parità di concorrenza.