Gestione del contenzioso e dei reclami in ambito scolastico: il caso degli esami di Stato della Secondaria Superiore
L’articolo tratta la gestione dei ricorsi e delle domande di accesso agli atti relativi agli esami di Stato per la Secondaria di II grado. La normativa di riferimento include la legge n. 241/1990, il d.P.R. n. 184/2006 e l’O.M. n. 55/2024. Secondo l’art. 22 della legge n. 241/1990, i genitori e gli studenti maggiorenni hanno il diritto di accedere ai documenti amministrativi dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale. L’accesso ai documenti può essere richiesto informalmente, tramite una richiesta verbale al dirigente scolastico, o formalmente, tramite una domanda scritta quando l’accesso informale non è possibile.
Gli atti relativi agli esami di Stato devono essere custoditi dal dirigente scolastico. In caso di accesso, il dirigente apre il plico alla presenza di due membri del personale scolastico e redige un verbale, come stabilito dall’art. 31 dell’O.M. n. 55 del 2024.
Per quanto riguarda i reclami e i ricorsi, questi possono essere presentati in via giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. I reclami interni devono essere indirizzati al dirigente scolastico, che valuta se ci sono presupposti per l’esercizio del potere di autotutela. Se il reclamo riguarda gli scrutini e viene ritenuto fondato, il dirigente riconvoca il consiglio di classe. Se riguarda gli esami di Stato, il dirigente valuta il reclamo con il presidente della commissione.
Le richieste di accesso ai documenti di altri studenti devono rispettare la privacy. È illegittimo soddisfare tali richieste senza informare i controinteressati. Una procedura corretta prevede il differimento dell’accesso con una richiesta di chiarimenti sull’interesse dichiarato, seguita dalla decisione definitiva.