Come noto, la proroga o conferma della supplenza, al verificarsi di una nuova assenza del titolare, senza soluzione di continuità, spetta al solo il docente effettivamente in servizio a tutela della continuità didattica nelle classi. Pertanto, in caso di un’eventuale proroga/conferma della supplenza, il docente che presta effettivamente servizio, stante la coincidenza del suo interesse con quello della classe discente alla continuità didattica, avrà il diritto alla proroga/conferma della supplenza.