L'art. 12 comma 11 dell'O.M. 112/2022 con riferimento alle supplenze assegnate da GPS dispone che gli aspiranti che abbiano rinunciato all’assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall’Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l’anno scolastico di riferimento. Ma c’è una eccezione. Vediamo quale.