Attività di potenziamento: in quali casi è possibile la sostituzione del docente assente. Aggiornato

L’organico dell’autonomia rappresenta, a tutti gli effetti, l’organico complessivo della scuola. Come previsto dall’art. 1, comma 5, della Legge 107/2015, tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa attraverso le attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. Pertanto, non si parla di “docenti di potenziamento”, ma di docenti che all’interno della scuola sono assegnati a ore curricolari o a ore di potenziamento o ad entrambe. Per cui, è possibile avere il docente che svolge il proprio orario di servizio in ore cosiddette frontali o in ore di potenziamento oppure che ha parte delle ore di insegnamento e una parte delle ore in attività di potenziamento.