Appalti, il provvedimento di ammissione non necessita di motivazione. La sentenza del TAR Milano

La sentenza n. 498 del TAR Milano del 12 febbraio 2025 conferma che l’ammissione di un concorrente a una gara d’appalto non necessita di motivazione specifica, a meno che non vi siano contestazioni. Il principio, già consolidato nella giurisprudenza amministrativa, è stato recepito anche dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 36/2023. Il TAR ha ribadito che l’obbligo di motivazione stringente si applica alle esclusioni, mentre le ammissioni possono essere motivate implicitamente. Il caso specifico trattato nella sentenza ha visto il rigetto del ricorso di un’impresa concorrente che contestava l’ammissione di un’altra società, non avendo fornito elementi concreti per dimostrare la gravità della vicenda. La decisione consolida il quadro normativo e rafforza la continuità interpretativa tra il vecchio e il nuovo Codice degli Appalti.