3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari al supplente con contratto al 31/8 o 30/6: spettano anche a chi ha già fruito dei 6 giorni non retribuiti per gli stessi motivi?

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Il nuovo CCNL 2019/21 ha innovato, rispetto al Contratto precedente, la parte dei permessi per motivi familiari o personali se fruiti dal supplente, docente o ATA, con contratto al 31/8 o al 30/6 prevedendone l’intera retribuzione. Chiariamo da quando decorre tale diritto e se lo stesso resta intatto anche se tale personale abbia già fruito dei 6 giorni per gli stessi motivi in base al precedente contratto.